SDA: pacco smarrito e procedura di reclamo insoddisfacente. Come fare?

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Franco richiesto 2 anni fa
Ho effettuato spedizione con SDA di un orologio per un valore assicurato di 2500 Euro , risultato di compravendita tra soggetti privati e privi di partita IVA , tale spedizione risulta smarrita e quindi mai arrivata al destinatario.

Ho aperto pratica del reclamo con la documentazione relativa e foto orologio / lettera di vettura / valore assicurato della merce. In risposta SDA richiede lo scontrino fiscale relativo all’acquisto dell’orologio che è avvenuto dallo scrivente nel 2007. Tale scontrino risulta illeggibile in quanto sono trascorsi più di 10 anni dalla data di acquisto.

Come posso risolvere la situazione? Ringrazio per gentile risposta ROCCA FRANCO

1 Risposte
Salve Franco,

normalmente, quando si paga la spedizione con valore assicurato, si paga una tariffa maggiore proprio in base alla copertura ed in caso di mancato recapito dovuto allo smarrimento del pacco da parte del Corriere, dovrebbe entrare in atto l’assicurazione.

A parte i pacchi con valore assicurato, l’art. 1693 del c.v. sancisce che è il Corriere a essere responsabile dell’eventuale perdita del pacco

Ecco cosa recita:

“Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.”

L’art. 1696 invece recita:

“Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.”

Questo per ciò che riguarda le spedizioni nazionali, le spedizioni internazionali seguono invece le regole contenute nella Convenzione internazionale sui trasporti delle merci.

Il suo pacco è stato assicurato per un valore stimato fino a 2.500 euro, potrebbe, per esempio, risalire all’acquisto effettuato nel 2007, contattando il venditore e facendosi stimare – e quindi certificare – il valore dell’acquisto?
Potrebbe essere una soluzione, anche se di difficile attuazione…

Potrebbe anche fare segnalazione all’Agcom per tentare la conciliazione, ecco la PEC: agcom@cert.agcom.it e l’indirizzo di posta elettronica: info@agcom.it

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